Workshop per Magistrati, Avvocati, Notai e Dottori Commercialisti
Elementi giuridici del sistema di creazione
di mezzi monetari delle banche private
tenutasi in data: 26 Novembre 2015 a Bolzano
Oratori:
- Prof. Dr. Franz Hörmann
- Avv. Marco Della Luna
- Dott. Alessandro Govoni
- Dott. Nicolas Giannakopoulos
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SINTESI IN LINGUA ITALIANA
L’argomento principale del Workshop per Magistrati, Avvocati, Notai e Dottori Commercialisti è stata la discussione dei problemi legali sul sistema monetario esistente e la creazione di moneta scritturale, o di giro, o contabile, nota come moneta bancaria. In tale occasione, i relatori si sono confrontati con risposte su domande elementari.
Nota: Quanto segue presuppone la conoscenza del concetto della “creazione di moneta scritturale” da parte delle banche private. Queste informazioni sono state pubblicate sulle pagine del presente sito (www.humaneconomy.it), come pure rese note nei comunicati stampa e nei dossier del gruppo di Human Economy.
Com’è definito il “denaro” o la “moneta a corso legale” secondo la legge italiana ed europea?
Secondo le normative europee in vigore, ratificate e poi integrate nel sistema giuridico di ogni singolo stato firmatario, la moneta a corso legale si limita al denaro contante, quindi a banconote e monete (art. 128 Trattato sull’Unione Europea [Trattato di Maastricht], Regolamento (CE) N. 974/98). Il denaro scritturale creato dalle banche private, cioè quello che appare in forma di credito sul conto del cliente beneficiario (del mutuo), non è un mezzo di pagamento legale, viene emesso da un soggetto di diritto non autorizzato, e la sua propria valutabilità (proiezione di valore) dipende esclusivamente dalla solvibilità della banca stessa (bonità economica). Un credito, tale credito, non è nient’altro che la richiesta (credito presunto) al cliente, da parte della banca, di denaro legale alle scadenze, ma allo stesso tempo rappresenta un impegno (debito presunto) nei confronti dello stesso cliente. In modo del tutto simile, lo stesso denaro a valore legale emesso sistema delle Banche Centrali Europee non dipende dalla solvibilità (bonità) di nessuno.
Quali istituzioni sono autorizzate al conio di moneta a corso legale e qual è l’attuale prassi per essa?
In conformità alle normative di legge di cui sopra e al “testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (D.Lgs. 385/1993), l’emissione di moneta compete unicamente al sistema delle Banche Centrali Europee. Una banca privata non è quindi autorizzata a generare denaro. Tuttavia, la creazione di moneta bancaria è una prassi commerciale vissuta da tutte le banche private.
La cosiddetta “moneta scritturale” è veramente “denaro”?
Se si osserva il prodotto di questa creazione (denaro contabile) da un punto di vista strettamente giuridico, si nota che, sul piano di strumento legale di pagamento, non è stato creato alcun denaro autorizzato, bensì due partite contabili contrapposte di Richiesta/Obbligo di (un presunto) mezzo legale di pagamento (soldi reali). La banca crea quindi contemporaneamente ex nihilo (dal nulla), o a seguito di beni in garanzia (le proprietà del cliente), un Credito e un Debito nei confronti del cliente. Il risultante debito della banca è quindi il deposito (di contanti) nel conto del cliente presso la banca. Per questa creazione di denaro, la banca non si appoggia nemmeno a capitali o patrimoni esistenti, tuttavia accredita l’importo dovuto al beneficiario per via telematica, o, meglio detto, si prende carico del debito di denaro contante di cui il beneficiario ha diritto. Questo neonato “Debito Bancario” (risultanze contabili di un conto) ottiene subito potere d’acquisto dal mercato e dal commercio quotidiano pur non avendo valore legale; solo per pura consuetudine commerciale, quindi, viene anch’esso chiamato comunemente “denaro”. In realtà cioè che “nasce” è solo denaro scritturale, fittizio. Questo non è affatto un valore positivo, bensì un debito, anzi addirittura un doppio debito, che viene mantenuto aperto in bilancio in entrambi i lati: Nell’Attivo, come Pretesa verso il beneficiario – Debito del beneficiario, e nel Passivo, quale Impegno verso il beneficiario – Debito della banca.
Un prestito bancario è un prestito “legale”?
Sulla base di questo fatto si può dedurre che un prestito bancario non è quindi un vero e proprio contratto di mutuo che rispetti i relativi requisiti di legge. Un contratto di finanziamento ai sensi dell’articolo 1813 del codice civile richiede due condizioni fondamentali: in primo luogo, l’esistenza dell’oggetto dato in prestito (l’importo in denaro o la proprietà), d’altra parte la proprietà di tale oggetto. In poche parole: nessuno può prestare qualcosa che non esista e che non sia di sua proprietà. Un finanziamento richiede dunque presenza di un capitale proprio; il contratto si conclude e produce i suoi effetti giuridici al momento della consegna dell’oggetto di prestito (traditio pecuniae).
Nell’atto di concedere credito bancario, la banca in realtà fa solo una “promessa di prestito”, poichè al momento della conclusione del contratto non vi è alcun trasferimento reale di un bene oggetto del prestito stesso. La banca resta debitrice della quantità di denaro (vedere i Passivi dei bilanci bancari: “prestito connesso” – ovvero impegno di credito – nei confronti del cliente). Questa concessione di debito – un valore negativo, che viene registrato come un credito sul conto corrente del mutuatario – viene impropriamente chiamato “denaro”, sebbene esso non lo sia affatto. Nel corso di un bonifico bancario del beneficiario del credito a favore di un fornitore – per esempio, per il pagamento di una consegna – non ci sarà quindi alcun trasferimento di denaro, ma solo il trasferimento di un debito (cambiamento personale del rapporto di debito: il rapporto di credito-debito tra il “cliente bancario A” con la “banca A” è sostituito – chiuso – con un rapporto di credito-debito tra il “fornitore B” e la “banca B del fornitore”). Da qui risulta ovvio che tale pratica possa reggere soltanto fintantoché sussiste reciproca fiducia tra le banche , cioè credere sia alla solvibilità finanziaria e che alla capacità di creazione di denaro dell’altra banca.
Quali dinamiche possono scaturire da questo sistema riguardo alla criminalità organizzata?
Secondo le affermazioni dell’esperto in accertamenti legali Dott. Nicolas Giannakopoulos (presidente dell’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata), accade spesso che banche, che si trovano in difficoltà finanziarie (quando le passività bancarie superano il valore patrimoniale garantito), vengano sostenute finanziariamente per mezzo di denaro proveniente dalla criminalità organizzata.
Questa pratica è stata più volte riscontrata nel corso di Risanamenti (vere e proprie sanatorie) di banche americane: una banca scossa dalla crisi, per tenersi finanziariamente a galla, accettò del denaro (dei c.d. “Narco-dollari”) proveniente dal cartello della droga latino-americano. Ma chi ne guadagnò, fu solo l’abuso. Dopo aver ricevuto il denaro illegale da parte della criminalità organizzata, vennero quindi concessi prestiti – resi possibili grazie alla di creazione di nuovo denaro contabile – sia ai burattinai, che alle imprese e alle persone appartenenti alle stesse cosche. Conseguenza: la banca scivolò di nuovo nell’insolvenza e venne in ultima analisi salvata dal contribuente (ovviamente su valutazione dei propri “rilevanti di sistema” – i too-big-to-fail). Questa è frode intenzionale.
Quali metodi per un risanamento bancario contabile senza l’utilizzo di entrate tributarie sono immediatamente praticabili?
Poiché la prevalente massa monetaria risulta essere “pura moneta scritturale”, si rende possibile un risanamento bancario contabile anche senza l’utilizzo di entrate tributarie. Un semplice e già diffusa prassi contabile, il cosiddetto “debt equity swap” potrebbe rappresentare una soluzione praticabile, per contrastare gli acuti problemi sistematici delle crisi bancarie. Questa prodecura non necessita alcun denaro d’imposta per salvare le cosiddette banche di “rilevanza sistemica” (too big to fail). Senza entrare nei dettagli della procedura contabile, sarebbe possibile convertire le passività di una banca in difficoltà in capitale proprio dei creditori, nel caso in cui lo stato diventi socio (in solido) della banca. In questo modo lo stato riconquisterebbe la sovranità monetaria, facoltà che de facto ha ceduto in passato alle banche private. Chi voglia conoscere maggiori dettagli e l’esatto funzionamento di questo metodo di risanamento bancario, si rimanda ai testi ed alle pubblicazioni del Professore Universitario Dott. Franz Hörmann, oppure alla relazione “Argomentazioni contro la possibilità di un danno economico da parte delle banche derivante dall’inadempimento debitorio, in relazione alla creazione di moneta scritturale”, tenutasi nel corso del Workshop di Human Economy a Bolzano.